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I carrelli devono essere mantenuti in efficienza secondo indicazioni del costruttore. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 sussisteva l’obbligo di verifica trimestrale di funi e catene. Il nuovo testo unico sulla sicurezza prevede al paragrafo 3.1.2 dell’ allegato VI che “Le funi e le catene debbano essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante”. Considerando che nei carrelli elevatori i manuali indicano il controllo delle catene e relativa periodicità, di norma ne consegue che l’unico riferimento per la tempistica diventa il manuale di uso e manutenzione. La tempistica viene indicata quasi sempre in ore il lavoro o in periodi di tempo tenendo come limite quello delle due scadenze che cade prima. In caso di carrelli usati in modo molto saltuario in ambienti non aggressivi o insudicianti la tempistica potrà essere modificata, mantenendo comunque non meno di un controllo all’anno, su eventuali indicazioni del costruttore o del suo servizio di assistenza autorizzato. in ogni caso il conta ore deve essere presente funzionante per programmare e verificare le manutenzioni in modo efficiente.

 

Lo prevede il D.lgs. 81/08 e s.m.i, e in particolare all’art. 71 dice che:“Il datore di lavoro metta a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e che esse siano oggetto di idonea manutenzione…” (non solamente FORCHE E CATENE!!!)

 

“I controlli di cui alle lettere a) e b) dell’art. 71 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da società operanti nello specifico settore con personale di comprovata competenza”.

 

“I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza”.“ Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo”.

 

ALMENO quella preventiva, prescritta dal costruttore nel manuale “Uso e Manutenzione” e quella di sicurezza prevista dal DL 81/08.

 
 

Si è esposti alle relative sanzione e a quanto previsto nel Codice Penale.(art. 70, co.1 e 2: arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

 

 
 

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